IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che
reca  disposizioni  sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello
Stato in relazione alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali
e'  intervenuta  la  dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del 9 dicembre 2002,
nonche'  per  la  prosecuzione  degli  interventi di cui all'art. 50,
comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista  la  delibera  del 22 marzo 2006, n. 37/2006, con la quale il
CIPE  ha  ripartito  tra  i comuni terremotati della Campania e della
Basilicata i fondi assegnati con il richiamato art. 50 della legge n.
448/1998;
  Visto  l'art.  20, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n.  47,  recanti  disposizioni  sui  limiti  di  impegno iscritti nel
bilancio  dello Stato in relazione alla prosecuzione degli interventi
disposti  in  attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31 ottobre  2002,  8 novembre  2002,  12 settembre  2003  e
29 settembre 2003;
  Considerato  che  per  effetto  dell'entrata  in vigore della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  i  limiti  d'impegno autorizzati con la
predetta  normativa  a  partire  dal  2006  sono stati rimodulati con
decorrenza dall'esercizio finanziario 2008;
  Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350  ed, in
particolare,  il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1,
comma 13,  del  decreto  -  legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito
dalla  legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge
21 marzo  2005,  n.  39,  che reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti   nel   bilancio  dello  Stato  in  relazione  a  specifiche
disposizioni legislative;
  Visto,  altresi',  il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge
n.   350/2003,   introdotto   dall'art.   1,  comma 512  della  legge
27 dicembre  2006,  n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di   contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che  il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento  netto  rispetto  a quello previsto a legislazione
vigente;
  Visto  l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311
che  detta  disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art.  54,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede  l'iscrizione  agli esercizi terminali, delle annualita'
non impegnate;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
  Vista  la  circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.
13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
  Vista  la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del
28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  -  n. 15 del
28 febbraio  2007  recante  «Procedure  da  seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;
  Viste  le  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 gennaio  e del 19 febbraio 2004, n. 3332 e n. 3338, concernenti la
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  autorizzate  dalla  citata
normativa;
  Vista  la  nota del 30 ottobre 2007, prot. n. DPC/BRU/64733, con la
quale   il   Dipartimento   della   protezione   civile   ha  chiesto
l'autorizzazione da parte delle regioni Toscana, Piemonte, Lombardia,
Veneto,  Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria all'utilizzo
dei  contributi  pluriennali  di  cui alle predette autorizzazioni di
spesa;
  Considerato  che,  dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4,
comma 177-bis  della  richiamata legge n. 350/2003, e' risultato che,
dall'attualizzazione   dei   contributi   quindicennali  oggetto  del
presente  decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento  netto  rispetto  a quanto previsto a legislazione
vigente;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della
legge  24 dicembre  2003, n. 350, le regioni Molise, Puglia, Toscana,
Piemonte,  Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e
Liguria  sono autorizzate a stipulare mutui utilizzando il contributo
pluriennale  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuna assegnati per
effetto  delle  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
richiamate  in premessa e per le finalita' richiamate nelle ordinanze
stesse.
  2.  L'utilizzo  del  contributo  pluriennale  di  cui  al  comma 1,
quantificato  includendo  nel  costo di realizzazione dell'intervento
anche  gli  oneri di finanziamento, avverra' con decorrenza dall'anno
2008  e  fino  all'anno  2017 con attualizzazione mediante operazione
finanziaria,  con  gli istituti finanziari abilitati, che le predette
regioni  sono  autorizzate  a perfezionare, con oneri di ammortamento
per  capitale  ed  interessi posti a carico del bilancio dello Stato,
anche con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.
  3.  L'utilizzo  dei  predetti  contributi  avverra',  sulla base di
quanto   riportato  nell'allegato  prospetto  sub  1,  che  e'  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto, in relazione alla
decorrenza  e  scadenza  dello  stesso,  al netto ricavo attivabile a
seguito  dell'operazione  finanziaria di attualizzazione del suddetto
contributo,  nonche'  al  piano  delle  erogazioni  del  netto ricavo
stesso,  che  indica  il limite massimo degli importi utilizzabili in
ciascun  anno.  Eventuali  variazioni  rispetto  al predetto piano di
erogazione    -   adeguatamente   documentate   -   dovranno   essere
preventivamente   comunicate   dalle   regioni  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile, che
provvedera'  a  richiedere  autorizzazione  in tal senso al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   -  Dipartimento  del  tesoro  e
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  4.   Lo   schema   di   contratto   relativo   al   perfezionamento
dell'operazione  finanziaria,  preventivamente  alla  stipula, dovra'
essere  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  protezione civile, per il preventivo nulla-osta,
da  rilasciarsi  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni
dalla   stipula, l'Istituto   finanziatore   dovra'  notificare  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.
  5.   Nel   contratto,   stipulato   nel  rispetto  della  normativa
comunitaria  e  nazionale  in  materia di appalti di servizi pubblici
nonche'  di  quanto  previsto  dall'art.  45,  comma 32  della  legge
23 dicembre  1998,  n.  448, dovra' essere inserita apposita clausola
che  prevede  a  carico  degli  Istituti  finanziatori  l'obbligo  di
comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   -  Dipartimento  del  tesoro  e
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  (agli uffici
indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT
e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
finanziaria,  con  indicazione  della  data  e  dell'ammontare  della
stessa,   del   relativo  piano  delle  erogazioni  e  del  piano  di
ammortamento  distintamente per quota capitale e quota interessi, ove
disponibile.